Andrea Bardini

Comunicazioni e Notizie

Ricarica auto elettrica in condominio

Ricarica dell’auto elettrica in condominio

Domanda: Posso installare una colonnina elettrica in condominio per la ricarica della mia macchina senza specifici permessi?

Risposta: Sì, ma a particolari condizioni.

Sebbene l’installazione di colonnine elettriche all’interno di un complesso condominiale non sia subordinata al conseguimento di specifici permessi da parte del Comune o dalla Soprintendenza, questo comunque non esime colui il quale intenda procedere con il posizionamento di una colonnina in uno spazio comune dall’obbligo di richiedere la convocazione un’assemblea per informare i condomini su modalità, tempistiche ed ubicazione della suddetta struttura; in particolare, sarà necessario disporre un concreto progetto di installazione della colonnina elettrica, un contratto di fornitura di energia elettrica e le certificazioni e autorizzazioni conformi alla normativa vigente.

Per quanto concerne il quorum deliberativo, secondo l’art. 17 quinquies, comma 2, del D.L. n. 83/2012 (convertito in Legge n. 134/2012), “Le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 1,2,3 del codice civile”.

Ne consegue che per promuovere l’installazione delle colonnine in seconda convocazione sarà sufficiente addivenire ad una delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio, diversamente da quanto statuito dal codice civile in tema di innovazioni e di spese straordinarie.

Nonostante la decisione dell’assemblea sia rilevante, la stessa tuttavia non può ritenersi vincolante in quanto, qualora una parte significativa dei condomini si opponesse all’onere dei lavori, ogni singolo residente potrebbe procedere autonomamente con la collocazione delle colonnine elettriche decidendo di coprire personalmente i costi, i quali saranno condivisi solo tra coloro che hanno richiesto specificamente il punto di ricarica.

Infatti il summenzionato art. 17 quinquies statuisce che nel caso in cui l’assemblea rifiuti di installare una colonnina per le auto elettriche oppure non deliberi entro tre mesi dalla richiesta formulata per iscritto, il singolo condomino potrà provvedervi autonomamente, a proprie spese, in ossequio al disposto di cui all’art. 1102 c.c.

Anche in materia di colonnine elettriche vale infatti il principio generale in forza del quale ogni condomino può liberamente disporre degli spazi comuni sempre che ne sostenga i relativi esborsi in maniera esclusiva, non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo, in conformità al disposto di cui all’art. 1102 del codice civile.

Ovviamente, come accade ad es. per il caso dell’installazione di un ascensore, se qualcuno che non ha concorso all’investimento per l’installazione volesse successivamente utilizzare la colonnina di ricarica potrebbe invocare a proprio vantaggio il contenuto dispositivo di cui all’art. 17 quinquies che rinvia espressamente all’art. 1121, comma 3 del codice civile che prevede che “i condomini, i loro eredi ed aventi causa possono, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”.

Ricordiamo che l’installazione di punti di ricarica è in ogni caso vietata se:

  1. Comporta pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
  2. Ostacola l’utilizzo degli spazi comuni anche ad un solo condomino: è fondamentale garantire che tutti i condomini possano continuare a utilizzare le aree comuni senza ostacoli.
  3. Altera la destinazione d’uso delle aree comuni
  4. Modifica il decoro architettonico dell’edificio, ossia l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio nonché all’edificio stesso nel suo insieme una sua determinata armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico. Se l’installazione, quindi, può in qualche modo alterare potenzialmente il decoro architettonico dell’edificio, il condomino dovrà comunicarlo all’assemblea e, qualora questa ne negasse il permesso, potrà comunque procedere all’installazione desiderata rischiando tuttavia di vedersi costretto, all’esito di una possibile azione giudiziaria, a rimuoverla.

Qualora l’installazione delle colonnine di ricarica fosse approvata dalla maggioranza dei condomini, le relative spese saranno condivise tra tutti i condomini, promuovendo così una distribuzione equa dei costi associati.

Per quanto riguarda il numero di colonnine che può essere installato in un condominio questo non deve superare il numero di unità abitative (ad esempio, nel caso di un condominio da 7 appartamenti il limite massimo di colonnine è per l’appunto 7).

Più in generale il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici e la crescita conseguente delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, installate sia in ambito pubblico che privato, rende necessaria la valutazione del possibile rischio incendio e/o esplosione connesso a tali infrastrutture, a maggior ragione se installate nell’ambito di attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, circostanza quest’ultima che non ricorre in ipotesi di posti auto scoperti, ma che si verifica in aree coperte adibite a parcheggio.

La colonnina dovrà essere montata da un tecnico specializzato che rilascerà un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento che dovrà garantire la corrispondenza dello stesso alla normativa vigente: infatti, le batterie installate nelle auto a trazione elettrica possono, in particolari condizioni, esplodere al pari di qualunque batteria e, pertanto, è più che opportuno adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza dell’edificio e di chi vi abita.

Dall’anno 2020 l’installazione di almeno una colonnina elettrica è obbligatoria per i complessi residenziali di nuova edificazione con più di 10 unità abitative e presso tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante oppure non residenziali dotati di più di dieci posti auto.

Inoltre, dal 2025 è previsto che negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto debba essere installato almeno un punto di ricarica.

In recepimento della legislazione di cui al D. Lgs. N. 257/2016, i regolamenti di edilizia locale hanno stabilito che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente prevista la predisposizione all’allaccio per le colonnine elettriche per la ricarica dei veicolo in tutti gli:

  • Edifici di nuova costruzione ad uso differente da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (consistenti in interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva);
  • Edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (consistenti in interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva).

Se in un condominio non sono presenti le colonnine di ricarica l’energia che arriva in tutti box di solito è contabilizzata da un solo contatore tradizionalmente predisposto per accendere la luce e ad alzare automaticamente la saracinesca, con conseguente suddivisione delle spese in base ai millesimi e non già in base ai consumi effettivi.

Per ovviare a questo tipo di problema esistono queste possibili soluzioni:

  1. Staccarsi da quest’ultimo e collegare il box al contatore di casa: in questo caso, vista la necessità di intervenire sull’impianto elettrico del condominio, sarà necessario per il condomino interessato predisporre a proprie spese un progetto tecnico di fattibilità comprensivo dei dettagli degli interventi da porre in essere e della relativa dichiarazione di conformità, seguito dall’ottenimento del Certificato prevenzione incendi (Cpi) rilasciato dai Vigili del fuoco. Siffatta documentazione dovrà essere consegnata all’amministratore che, previa evasione delle verifiche preliminari, lo sottoporrà alla cognizione dell’assemblea per l’approvazione nei termini di cui alle maggioranza sopra richiamata.
  2. Far collocare un secondo contatore destinato solo al garage: può essere installato soltanto dal fornitore di energia, con un iter simile a quello precedente, perché in ogni caso di vanno a toccare parti comuni.
  3. Infine, se sono parecchi i condòmini interessati alla ricarica, è sempre possibile intervenire sul contatore centralizzato, adeguandolo come potenza.

Comunque chi usa l’energia per l’auto può installare contatori secondari che consentano di dividere le spese dei singoli box in base all’effettivo consumo e non più ai millesimi.

L’Installazione di una colonnina di ricarica per auto elettriche in un condominio offre vantaggi sia per i condomini proprietari di veicoli elettrici che per l’intero condominio.

I residenti con auto elettriche possono usufruire comodamente della stazione di ricarica nel parcheggio condominiale o nel proprio garage privato, evitando la necessità di ricorrere a stazioni pubbliche e risparmiando tempo e distanza.

Dal punto di vista del condominio, la collocazione in condominio di una colonnina di ricarica può comportare benefici economici, traducendosi detta installazione in un significativo aumento del valore complessivo dell’edificio rappresentando un’attrattiva dell’intera struttura condominiale.

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